Va detto, innanzitutto, che la disciplina elettorale in base alla quale i cittadini indicano il «capo della forza politica» o il «capo della coalizione», non modifica l'attribuzione al Presidente della Repubblica del potere di nomina del Presidente del Consiglio dei ministri, operata dall'art. 92, secondo comma, Cost., né la posizione costituzionale di quest'ultimo.
(Corte Costituzionale, sentenza n.23 del 25 gennaio 2011)
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