martedì 23 giugno 2009

La pena di morte in Bielorussia [02]

L'Articolo 24 della Costituzione Bielorussa sancisce il diritto alla vita e contiene aperture verso l'abolizione della pena di morte:

"A ogni persona è garantito il diritto alla vita. Lo Stato difende la vita dell'individuo da qualsiasi azione illegale. Fin quando non sarà abolita, la pena di morte può essere applicata, in conformità con la legge vigente, come sanzione penale eccezionale per crimini particolarmente gravi ed esclusivamente in accordo col verdetto di un tribunale".

La Bielorussia mantiene in vigore la pena capitale per un lungo elenco di crimini: dodici in tempo di pace e due in tempo di guerra. I crimini per cui è prevista sono:

  • Provocazione o conduzione di guerra (CP, Art. 122 comma 2)
  • Assassinio di un rappresentante di uno stato straniero o di una organizzazione internazionale col fine di creare tensione internazionale o guerra (CP, Art. 124 comma 2)
  • Terrorismo internazionale (CP, Art. 126)
  • Genocidio (CP, Art. 127)
  • Crimini contro l'umanità (CP, Art. 128)
  • Omicidio aggravato da premeditazione (CP Art. 139 comma 2)
  • Terrorismo (CP, Art. 289 comma 3)
  • Atto terroristico (CP, Art. 359)
  • Tradimento accompagnato da omicidio (CP, Art. 356 comma 2)
  • Cospirazione finalizzata al colpo di stato (CP, Art. 357 comma 3)
  • Sabotaggio (CP, Art. 360 comma 2)
  • Omicidio di un agente di polizia (CP, Art. 362)
  • Uso di armi di distruzione di massa (CP, Art. 134)
  • Omicidio in violazione delle leggi di guerra (CP, Art. 135 comma 3).

La pena di morte, in tutti questi casi, non è obbligatoria, ma discrezione del tribunale. Di fatto, in Bielorussia tutte le sentenze capitali sono emesse per "Omicidio aggravato da premeditazione".

Il Codice Penale bielorusso esclude dalla pena di morte gli individui al di sotto dei 18 anni al momento in cui è commesso il crimine e al di sopra dei 65 anni quando viene emessa la sentenza, siano essi uomini o donne.

Secondo il Codice di Procedura Penale, l'uccisione di detenuti nel braccio della morte per cui è stata diagnosticata malattia mentale è sospesa, e il tribunale che ha emesso il verdetto decide se il prigioniero debba subire un trattamento medico forzato. In caso di guarigione, il tribunale stabilisce se la condanna vada comunque eseguita o se la sentenza possa essere commutata.

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